giovedì, 18, Aprile 2024

Le spese di riscaldamento vanno ripartite in base ai consumi. (Cassazione civile, ordinanza n. 28282/2019)

Se il condominio è dotato di un sistema di contabilizzazione del calore, le spese di riscaldamento dei singoli condomini vanno ripartite in base al consumo effettivo.

Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. II civile, con l’ordinanza 11 settembre – 4 novembre 2019, n. 28282.

Nel condominio di edifici l’adozione di un sistema di contabilizzazione del calore impone il riparto delle spese del riscaldamento centralizzato in base al consumo effettivamente registrato.

E’ quindi illegittima la suddivisione, anche parziale, di tali spese in base ai valori millesimali delle singole unità immobiliari, nè possono rilevare a tal fine altri criteri di riparto, dettati ad esempio da una delibera di giunta regionale, che in quanto atto amministrativo è inidonea ad incidere sul rapporto civilistico tra condomini e condominio.

Questo, in estrema sintesi, il principio di diritto affermato dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione che con l’ordinanza n. 28282, depositata il 4 novembre scorso, è tornata a pronunciarsi in materia di condominio di edifici.

Sommario

  • I fatti di causa
  • Il ricorso per cassazione: i motivi
  • La posizione della Corte
  • Riscaldamento centralizzato e riparto delle spese
  • Conclusioni

I fatti di causa

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. un condomino agiva in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità della delibera assembleare con cui era stato disposto il riparto delle spese di riscaldamento al 50% in base al consumo conteggiato e per il restante 50% in base alla tabella millesimale vigente.

L’attore riferiva che il predetto riparto non era conforme al punto 10.2, nono periodo, della Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. IX/2601 del 30 novembre 2011, nè alla normativa di attuazione contenuta nel Regolamento UNI CTI 10200, espressamente richiamata dalla Giunta regionale.

Evidenziava in particolare che nel 2011 il Condominio si era dotato di un sistema di contabilizzazione autonomo del calore per le singole unità immobiliari.

L’imputazione per millesimi avrebbe quindi dovuto riguardare solo la spesa generale di manutenzione dell’impianto e la quota di combustibile non direttamente imputabile (perchè legata alla dispersione termica dell’edificio), mentre la residua parte avrebbe dovuto suddividersi in base ai consumi effettivamente registrati.

Il Tribunale di Milano rigettava l’impugnazione della delibera e l’attore proponeva quindi appello, rilevando il contrasto con l’art. 26, quinto comma della L. n. 10/1991.

Pur ritenendo applicabile la “norma regionale” di riferimento indicata dall’appellante, la Corte d’appello di Milano respingeva il gravame, ritenendo che la riferita illegittimità dei criteri di riparto delle spese di riscaldamento non trovasse riscontro nella norma citata.

La delibera di giunta prevede infatti che spetti all’assemblea stabilire, secondo percentuali concordate, quale quota di spese vada suddivisa in relazione agli effettivi prelievi e quale in base ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, imponendo unicamente il limite massimo del 50% per la quota da suddividere in base alle tabelle millesimali, limite rispettato dalla delibera impugnata.

Il condomino proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in due distinti motivi.

Il ricorso per cassazione: i motivi

Il primo motivo di ricorso evidenziava la violazione dell’art. 10.2 della Delibera della Giunta Regionale n. IX/2601 del 30 novembre 2011, richiamando peraltro anche le norme comunitarie (direttive 2002/91/CE, 2010/31/UE, 2012/327/UE) ed i principi e linee guida fissati dal D.Lgs. n. 192/2005 e dal D.Lgs. n. 102/2014.

Il ricorrente citava espressamente il testo della norma regionale, secondo cui, per la suddivisione delle spese inerenti alla climatizzazione invernale prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo va suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia utile e ai costi generali di manutenzione dell’impianto, secondo percentuali concordate. La quota da suddividere in base ai millesimi di proprietà non può comunque superare il limite massimo del 50%.

Il secondo motivo di ricorso denunciava invece la violazione dell’art. 10.2, decimo periodo, della citata Delibera Regionale, in quanto la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che detta normativa rimanda espressamente al Regolamento UNI CTI 10200 per la definizione del criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento negli edifici ad impianto centralizzato.

Una quota ripartita in millesimi del 50%, come disposto nella delibera assembleare impugnata, supporrebbe, osservava il ricorrente, una dispersione dell’impianto pari alla metà della sua produzione termica: un’ipotesi altamente improbabile nel caso di specie, posto che nel 2011 l’impianto condominiale era stato rinnovato, allestendo un sistema di contabilizzazione autonoma del calore.

La posizione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi di ricorso, muovendo dalla normativa in materia di innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore e di riparto dei relativi oneri in ambito condominiale.

In particolare esclude che una norma regionale possa incidere direttamente sul rapporto civilistico tra condomini e condominio, regolando i criteri di riparto degli oneri di contribuzione gravanti sui singoli condomini e modificando la portata di diritti ed obblighi spettanti ai comproprietari in base alla legge statale o a convenzioni negoziali (il riferimento è alla pronuncia della Corte Cost. del 14 novembre 2008, n. 369).

Men che meno, aggiunge la Corte, potrà incidere sui criteri di ripartizione degli oneri di riscaldamento una delibera della Giunta regionale, come quella invocata dal ricorrente, che va qualificata formalmente e sostanzialmente come atto amministrativo.

Analogamente non ha valore cogente la norma UNI 10200, richiamata dalla delibera regionale citata, trattandosi di specifiche tecniche a base unicamente volontaria e posto che comunque, in materia condominiale, eventuali criteri di riparto delle spese, in deroga rispetto a quelli stabiliti per legge, richiedono la necessaria approvazione unanime da parte di tutti i condomini.

Se tali considerazioni rendono inammissibile la violazione di legge prospettata dal ricorrente riguardo alla delibera regionale citata, la Corte osserva che oggetto del ricorso è una declaratoria di nullità della delibera assembleare impugnata.

Una domanda, dunque, che i giudici di merito avrebbero dovuto valutare, rilevando eventualmente l’esistenza di una causa di nullità, anche se diversa rispetto a quella invocata dal ricorrente.

Ciò in conformità all’insegnamento reso dalla Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 12/12/2014, n. 26242) secondo cui la  domanda di nullità è individuata a prescindere dallo specifico vizio dedotto in giudizio, salvo che la pretesa non sia rigettata in base ad una “ragione più liquida”, e rilevata d’ufficio sotto qualsiasi profilo, nel giudizio di appello e addirittura anche in quello di legittimità.

Riscaldamento centralizzato e riparto delle spese

Sopperendo a tale carenza la Corte si pronuncia quindi sulla domanda, chiarendo che la ripartizione delle spese del riscaldamento centralizzato in misura proporzionale ai millesimi di proprietà è possibile solo in assenza di sistemi di misurazione del calore erogato che consentono di ripartirle in base all’uso (così già Cass. Sez. 2, 17/09/ 1998, n. 9263; si vedano anche Cass. Sez. 2, 07/11/ 2016, n. 22573; Cass. Sez. 2, 04/08/2017, n. 19651).

Il riparto delle spese di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato era peraltro già previsto all’art. 2, quinto comma della L. n. 10/1991, che costituisce applicazione particolare del più generale principio previsto dall’art. 1123 secondo comma c.c.

Nel caso in esame è stato accertato che nel 2011 il condominio aveva adottato un sistema di contabilizzazione autonomo del calore; ciononostante, la delibera assembleare adottata nel settembre 2012 ha ripartito le spese di riscaldamento per metà in base al consumo registrato e per la restante metà in base alla tabella millesimale, prescindendo quindi dalla contabilizzazione dei consumi effettivi delle singole unità immobiliari.

Conclusioni

All’esito delle considerazioni esposte la Corte ha statuito il seguente principio di diritto: “le spese del riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una suddivisione di tali oneri operata, sebbene in parte, alla stregua dei valori millesimali delle singole unità immobiliari, nè possono a tal fine rilevare i diversi criteri di riparto dettati da una delibera di giunta regionale, che pur richiami specifiche tecniche a base volontaria, in quanto atto amministrativo comunque inidoneo ad incidere sul rapporto civilistico tra condomini e condominio”.

Ha quindi accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Milano affinchè tenga conto dei rilievi svolti e si uniformi al principio di diritto enunciato, provvedendo anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

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