sabato, 20, Aprile 2024

Imbrattamento degli spazi pubblici e condominiali da parte del cane. Responsabile il padrone.

I cani possono arrecare alle parti comuni degli edifici. A tal proposito, qualora il cane imbratti aree pubbliche, il proprietario potrà anche essere chiamato a risponderne ai sensi dell’art. 639 del Codice Penale, quindi con l’applicazione di una multa (si può addirittura arrivare alla reclusione).

Inoltre, molte amministrazioni comunali hanno emanato un regolamento per la tutela degli animali che, oltre a stabilire norme che salvaguardino il benessere degli animali evitando loro ogni pregiudizio, prevedono, altresì, l’irrogazione di una sanzione in caso di violazione delle suddette norme.

Per quanto concerne l’imbrattamento dei beni condominiali da parere del proprio cane, al di là delle norme codicistiche, anche il regolamento di condominio può stabilire sanzioni in caso di violazione delle norme disciplinanti l’utilizzo dei ben comuni (a titolo esemplificativo: portoni d’ingresso, vestiboli, portici, cortili, scale, ascensori) che sono destinati all’uso collettivo.E proprio il regolamento di condominio, ai sensi dell’articolo 70 disp. att.

Codice Civile, può prevedere la facoltà dell’amministratore di condominio di irrogare sanzioni pecuniarie ai condomini responsabili di violazioni del regolamento (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 14735/2006).

Pertanto, nell’utilizzare tali beni, è fatto divieto di pregiudicare (in maniera rilevante ed apprezzabile) il pari utilizzo degli altri condomini, rispettando sempre la destinazione d’uso cui il bene è, appunto, destinato.

Ne consegue che il proprietario di un cane può liberamente transitare insieme a quest’ultimo nell’androne del palazzo, come utilizzare le scale e l’ascensore (con guinzaglio installato e museruola alla mano), ma non potrà utilizzare questi beni come luoghi ove l’animale espleti i propri bisogni fisiologici.

Chiaramente, qualora il cane imbratti le aree comuni, il proprietario è tenuto immediatamente a pulirle a propria cura e spese. Tale rimessa in pristino o il regime sanzionatorio, possono anche essere stabiliti e precisati nelle loro modalità di estrinsecazione, come detto, nel regolamento di condominio, ad esempio, trasformando la sanzione pecuniaria in una prestazione di servizio a favore del condominio (in tal senso una recente sentenza del Giudice di Pace di Foggia).

Dunque, l’iter affinché qualunque condomino possa intervenire per impedire che si verifichino abusi sui beni condominiali è il seguente. Posto che l’organo al quale la legge, art. 1130 Codice Civile, attribuisce il compito di disciplinare l’uso delle cose comuni e di curarne la conservazione è l’Amministratore del Condominio, il singolo condomino potrà chiedere allo stesso di intervenire a tutela delle parti comuni.

Se con i comuni mezzi di comunicazione (missive o telefonate) non si giunga a far cessare gli abusi condominiali, l’Amministratore potrà irrogare la sanzione condominiale, fare ricorso all’Autorità Amministrativa (richiesta di intervento da parte della Polizia Locale, Vigili del Fuoco, A.S.L., ecc.,se gli abusi condominiali costituiscono anche violazione di leggi o regolamenti a tutela dell’interesse pubblico), fare ricorso all’Autorità Giudiziaria.

Se, invece, sia proprio l’Amministratore non interviene, consentendo che si verifichino abusi condominiali, egli viene meno ai suoi compiti e può essere rimosso dall’incarico dall’assemblea condominiale. La decisione spetta comunque alla maggioranza dei condomini.

Fermo restando che qualunque condomino ha diritto di usare gli strumenti del ricorso all’Autorità Amministrativa e del ricorso all’Autorità Giudiziaria contro abusi condominiali, ma in tal caso le spese sono anticipate da lui, non dal Condominio.

Va rammentato che è comunque obbligo del proprietario del cane (o di colui che l’abbia anche temporaneamente in custodia) condurre l’animale in aree pubbliche o di pertinenza condominiale, con il guinzaglio (non superiore ad un metro di lunghezza), museruola alla mano e kit per la raccolta delle deiezoni.

Inoltre, sarebbe utile anche recare con sé contenitore con disciolta una soluzione atossica ed eco-compatibile destinata ad igienizzare i luoghi dove il cane espleti le proprie funzioni fisiologiche o che accidentalmente imbratti.

Da ultimo si rammenta che alcuni Comuni hanno avviato un vera task force dei contro gli incivili a spasso con i cani. A Bari, per esempio, una squadra speciale della polizia municipale, andrà in perlustrazione per le strade della città e a monitorare gli incivili.

La caccia ai padroni sarà mirata in quanto gli agenti, si posizioneranno nelle strade più imbrattate per cogliere in flagrante i proprietari dei cani che non puliscono i marciapiedi.

A tal proposito, l’amministrazione comunale di Bari, sta valutando la possibilità di adottare un’ordinanza che imponga a tutti i proprietari dei cani di lavare immediatamente con acqua, e così diluire, le urine prodotte dai propri animali. Pena sanzione per i trasgressori. La nuova task force, intanto, ha portato i suoi primi frutti: sono state elevate in pochi giorni già 25 multe da 300,00 euro.

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