L’obbligo di installare una linea vita sul tetto è previsto dalla legge solo nel caso in cui non vengano installati ponteggi, in quanto l’installazione dei ponteggi è l’opzione da preferire. L’art. 115 del dlgs 81/2008 “Testo unico sulla sicurezza sul lavoro” precisa infatti che va installata una linea vita “Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lett. a)”, comma che a sua volta stabilisce che “Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale”. In sostanza, come emerge chiaramente dalla lettura delle norme, la linea vita deve essere installata nel caso in cui non sia possibile utilizzare i ponteggi, ponteggi che rappresentano misure di protezione collettiva, e per questo sono da preferirsi. Inoltre, come risulta dalla lista contenuta nel testo dell’art. 115, la linea vita non né nell’unica soluzione alternativa possibile né della prima proposta dal legislatore. Non occorre infatti la linea vita non solo se ci si rivolge a ditte che utilizzano ponteggi o piattaforme aeree, ma neppure se ci si rivolge a ditte di edilizia acrobatica, in quanto in questo caso l’installazione si sicurezza è data dall’imbracatura personale dei singoli addetti. Quindi la legge non prevede alcun obbligo di installare la linea vita in quando ci si rivolge ad imprese in grado di garantire la sicurezza dei propri dipendenti utilizzando gli altri strumenti previsti dalla legge.
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