martedì, 8, Ottobre 2024

Quando è necessario aprire un conto corrente intestato al condominio?

Il nuovo art. 1129 c.c., al comma 7, prevede l’obbligo dell’amministratore di condominio di far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio, aggiungendo che ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.
La nuova disposizione, introdotta dalla legge di riforma del condominio 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 18 giugno 2013, non rappresenta certo una novità assoluta. Già in precedenza, infatti, la giurisprudenza aveva più volte affermato dapprima l’opportunità, poi un vero e proprio obbligo dell’amministratore di far affluire i versamenti delle quote condominiali su un apposito e separato conto corrente intestato al condominio, anche al fine di “evitare che possa sorgere confusione tra il patrimonio dei diversi enti di gestione da lui amministrati”, ad esempio nella ipotesi di pignoramento delle somme ivi giacenti da parte dei terzi creditori.
Il legislatore ha recepito tale orientamento, eliminando ogni dubbio circa la sussistenza o meno dell’obbligo in esame.
La ratio della nuova disposizione discende da “esigenze di trasparenza che, essendo informata alla tutela del diritto
di ciascun condomino a verificare la destinazione dei propri esborsi, prescinde dall’effettiva e concreta destinazione
delle somme medesime, dalla mancanza di irregolarità di gestione dei fondi, dall’approvazione dei rendiconti da parte
dell’assemblea”.
Peraltro, l’apertura di un conto corrente dedicato esclusivamente al condominio rappresenta una garanzia per lo
stesso amministratore, che in tal modo può gestire le somme depositate in totale trasparenza ed evitare di ingenerare
nei condomini il dubbio (che di solito prelude ad una accusa di cattiva gestione) che il denaro possa essere utilizzato per
scopi diversi da quelli a cui è destinato. L’Utilizzo improprio del denaro condominiale, del resto, rappresenta una della
paure ricorrenti dei condomini, confermata anche da alcuni episodi di cattiva gestione relativi, ad esempio, a versamenti
effettuati dai condomini appartenenti ad edifici condominiali diversi su uno stesso conto corrente o, peggio, sul conto
corrente privato dell’amministratore.
Per effetto della nuova disposizione, tra le ipotesi tipizzate di gravi irregolarità legittimanti la revoca dell’amministratore
figurano ora, espressamente, i casi di “mancata apertura ed utilizzazione del conto intestato al condominio”, o
anche “la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e
il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini” (art. 1129, comma 12, nn. 3 e 4, c.c.).

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