La Legge di Bilancio 2019 ha prorogato fino al 31 dicembre 2019 la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di ristrutturazione delle abitazioni e delle parti comuni condominiali, con un limite massimo di 96.000 euro per ogni unità immobiliare. Inoltre l’agevolazione del 50% vale anche per altri interventi: riparazione degli immobili danneggiati dalle calamità naturali, rimozione delle barriere architettoniche e installazione di dispositivi di sicurezza. Ma cosa si intende esattamente con parti comuni? Con questo termine si fa riferimento alle parti del condominio che fanno capo a più appartamenti autonomi gli uni rispetto agli altri, indipendentemente dall’esistenza di più proprietari. Si tratta quindi di: suolo su cui sorge l’edificio e fondazioni muri maestri tetti e i lastrici solari scale e portoni d’ingresso vestiboli, portici, cortili tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere i locali per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri servizi simili usati in comune le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune: ascensori, pozzi, cisterne, fognature… Se nel tuo condominio sono state ristrutturate una o più parti comuni elencate qui sopra – per esempio il tetto o lastrico condominiale o facciata e balconi – tu e gli altri condòmini potreste avere diritto all’agevolazione, che spetta a ciascuno in base ai millesimi. A questo proposito potrebbe interessarti approfondire qui: Cadono calcinacci dalla facciata condominiale in cemento armato? Ecco cosa fare Quanto costa rifare la facciata del condominio? Piove dal tetto o dal lastrico condominiale: ecco cosa fare E leggere questi casi studio: Ricostruzione della facciata in calcestruzzo del Condominio La Meridiana “Grattacielo di Bologna” Ricostruzione della facciata in calcestruzzo del Condominio “Steccone” in via Lorenzetti a Bologna PER QUALI LAVORI SI PUÒ CHIEDERE IL BONUS RISTRUTTURAZIONI? Nei condomini si può richiedere l’agevolazione del 50% per le spese sostenute per lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su tutte le parti comuni (lett. a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Testo Unico dell’edilizia: interventi di manutenzione ordinaria: – opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture – opere che servono a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti – sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti – tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni – rifacimento di intonaci interni, impermeabilizzazione di tetti e terrazze – verniciatura delle porte dei garage interventi di manutenzione straordinaria: – opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienici e tecnologici – frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere a condizione che non modifichino la volumetria e la destinazione d’uso; per esempio: installazione di ascensori rifacimento di scale, recinzioni, interventi di risparmio energetico, sostituzione di infissi restauro e risanamento conservativo cioè gli interventi finalizzati a conservare l’immobile e assicurarne la funzionalità con opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili (adeguamento delle altezze dei solai, apertura di finestre) ristrutturazione edilizia interventi per trasformare un fabbricato con opere che possono portare a un corpo edilizio del tutto o in parte diverso dal precedente, come la demolizione e ricostruzione, modifica della facciata, realizzazione di mansarde e balconi, apertura di porte e finestre, nuovi servizi igienici che ampliano la volumetria La detrazione del 50% deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per gli stessi interventi come, per esempio, la detrazione del 65% per l’efficientamento energetico degli edifici. Quindi, se gli interventi realizzati nel vostro condominio rientrano sia nel Bonus ristrutturazioni che in quello per il risparmio energetico, dovrete scegliere uno dei due. La detrazione può essere richiesta anche per le spese sostenute per: la progettazione degli interventi le prestazioni professionali richieste per poter realizzare i lavori la messa in regola degli edifici ( DM 37/2008 sugli impianti elettrici e legge 1083/1971 sugli impianti a metano) perizie, sopralluoghi, l’acquisto dei materiali, relazioni di conformità Iva, imposte di bollo, rilascio di autorizzazioni e oneri di urbanizzazione
Per poter beneficiare dell’agevolazione IRPEF del 50%, prima di iniziare i lavori bisogna: avere i titoli abilitativi richiesti per leggere, quando necessari inviare all’ASL competente per il vostro territorio una comunicazione che contenga: generalità del committente dei lavori, dove si trova l’immobile, natura dell’intervento, dati identificativi dell’impresa esecutrice e la sua assunzione di responsabilità sul rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione, data di inizio dei lavori. Inoltre, per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali, dovrete indire un’assemblea che deliberi l’approvazione dei lavori e come verranno ripartite le spese e la detrazione, in base ai millesimi. Cosa succede invece se il tuo è un piccolo condominio con meno di 8 condòmini senza amministratore e senza codice fiscale del condominio? Anche voi potete richiedere la detrazione, ecco come funziona.
Un condominio minimo è un edificio con un massimo di 8 condòmini, che non ha né l’obbligo di nominare l’amministratore né di richiedere il codice fiscale, ma ha comunque diritto alla detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni. In questo caso – come riporta la circolare n. 3/E del 2 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate – per richiedere l’agevolazione: il pagamento deve sempre essere fatto con bonifico bancario/postale se il condominio non ha il codice fiscale, i condòmini devono riportare le spese sostenute nei modelli di dichiarazione indicando il codice fiscale del condòmino che ha fatto il bonifico Durante i controlli si dovrà dimostrare che gli interventi di ristrutturazione sono stati fatti sulle parti comuni dell’edificio. Per la tua dichiarazione ti rivolgi ad un Caf o ad un intermediario abilitato? Oltre ai documenti richiesti di solito per la dichiarazione, dovrai portare anche un’autocertificazione per attestare quali lavori di ristrutturazione alle parti comuni sono stati fatti, indicando anche i dati catastali degli immobili del condominio.
Per ottenere la detrazione i pagamenti devono essere fatti con bonifico bancario o postale in cui devono risultare: causale del versamento codice fiscale del beneficiario della detrazione codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento Se più persone sostengono la spesa e tutte vogliono chiedere la detrazione, nel bonifico vanno indicati tutti i codici fiscali di tutti i soggetti interessati all’agevolazione. Nel caso degli interventi sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio, bisogna riportare anche quello dell’amministratore o del condomino che ha fatto il pagamento. I dati relativi ai pagamenti vanno comunicati all’Agenzia delle Entrate online entro il 28 marzo di ogni anno.
L’agevolazione si può perdere o non essere riconosciuta, quando: il pagamento non è stato fatto con bonifico il bonifico non contiene le informazioni necessarie: causale del versamento, codice fiscale di chi beneficia della detrazione, p.iva o codice fiscale del soggetto verso cui è stato fatto il bonifico non è stata fatta la comunicazione all’ASL (nei casi in cui è obbligatoria) non sono state presentate le fatture o le ricevute che attestano le spese fatte non sono state rispettate le norme urbanistiche ed edilizie o sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi (un motivo in più per affidarti ad un’impresa di ristrutturazioni edilizie esperta e certificata) Oltre alle detrazioni viste fin qui, è prevista anche l’agevolazione Iva per gli interventi di recupero edilizio. Vediamo di cosa si tratta.
Per alcuni interventi è prevista l’Iva agevolata del 10% che vale per: le prestazioni di servizi che dipendono da contratti di appalto o d’opera per la realizzazione di: – interventi di restauro – interventi di risanamento conservativo – interventi di ristrutturazione l’acquisto di beni, escluse materie prime e semilavorati, usati per gli interventi appena elencati la fornitura dei beni finiti, cioè quelli che, pur facendo parte della costruzione, mantengono la propria individualità (porte, infissi esterni, sanitari, caldaie…). L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.